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Le 10 cose da sapere sui Prestiti Personali
Le 10 cose da sapere sui prestiti personali
Ti forniamo, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, le domande e risposte più frequenti per una scelta consapevole del tuo prestito personale.
Il prestito personale è una forma di finanziamento a privati erogato da una banca o da una finanziaria autorizzata (direttamente o tramite intermediari del credito come agenti o mediatori). Rientra nella categoria dei prestiti “non finalizzati”, cioè non collegati o vincolati all’acquisto di uno specifico bene o servizio, e prevede particolari tutele nel caso in cui venga erogato a consumatori. Con il prestito personale il cliente riceve una somma di denaro, impegnandosi a restituirla a rate entro un periodo predeterminato. A fronte della concessione del prestito è prevista l’applicazione, durante il periodo di rimborso, di interessi fissi o variabili e il pagamento di costi/oneri quali spese di istruttoria, spese di incasso rata, spese di estinzione anticipata ed eventuali spese assicurative.
È buona regola valutare con estrema attenzione il nuovo “debito”, nell’ambito del proprio budget familiare di spesa e del proprio reddito mensile, tenendo conto sia del costo complessivo del prestito che della rata mensile da sostenere: la rata si sommerà infatti agli altri impegni di pagamento mensili quali affitto, bollette, rate di altri prestiti.
Ogni istituto finanziario adotta criteri specifici per la valutazione di una richiesta di prestito personale nell’ambito di alcune direttive generali e norme disposte dalla Banca d’Italia. Normalmente può essere richiesto da chiunque abbia compiuto 18 anni (il limite massimo di età è invece a discrezione dell’ente finanziatore) e possieda una “capacità di rimborso” ovvero, sia in grado di rimborsare il finanziamento mantenendo un rapporto fra debito e rata sostenibile tenendo conto di tutti gli impegni di pagamento mensili (affitto, bollette, rate di altri prestiti). Occorre inoltre essere affidabili finanziariamente, quindi non risultare iscritti nel registro dei cattivi pagatori.
La “capacità di rimborso” dovrà essere dimostrata attraverso l’esibizione della documentazione reddituale ovvero: busta paga e CUD in caso di lavoratore dipendente, dichiarazione dei redditi in caso di professionista o lavoratore autonomo e cedolino della pensione per i pensionati.
L’erogazione di un prestito personale viene rifiutata quando la documentazione evidenzia una “capacità di rimborso” del soggetto richiedente non sufficiente, ovvero se il richiedente ha in essere altri contratti di finanziamento che, in aggiunta al prestito richiesto, comporterebbero un impegno eccessivo per il cliente e quindi il rischio di incorrere in difficoltà nel rimborso. La richiesta può essere rifiutata inoltre se il richiedente ha subito in passato protesti e/o risultino evidenze di ritardi o mancati pagamenti di prestiti precedentemente ottenuti (segnalazione negativa nei Sistemi di Informazione Creditizia - SIC).
Per valutare la reale “capacità di rimborso” del richiedente banche e finanziarie possono consultare alcune banche dati private oppure la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Secondo la normativa vigente, prima che un soggetto richiedente venga iscritto in una di queste banche dati deve esserne informato e deve aver concesso per iscritto alla banca o all’istituto finanziario la propria autorizzazione: normalmente l’autorizzazione all’interrogazione delle banche dati viene inserita nel contratto e pertanto accordata dal richiedente con la sottoscrizione dello stesso. Nel caso in cui il prestito non venga concesso, l’ente che lo ha negato deve informare il soggetto riguardo la motivazione, con particolare riferimento alle informazioni negative reperite in una banca dati.
Prima di sottoscrivere una richiesta di prestito personale è bene valutare diverse offerte e scegliere oculatamente la più conveniente fra quelle che rispondono alle proprie esigenze. L’attuale normativa in tema di credito al consumo e trasparenza bancaria prevede l’obbligo per la banca o l’istituto finanziario di fornire una serie di informazioni in grado di mettere l’interessato nella condizione di poter operare una scelta consapevole e conveniente.
Nella fase di negoziazione del prestito - ossia prima che venga sottoscritta la richiesta - la banca o la finanziaria hanno l’obbligo di consegnare le “Informazioni europee di base sul credito al consumo”. Tale documento (detto anche SECCI) contiene informazioni chiare e complete delle principali condizioni applicate, personalizzate con i dati del richiedente e utili a valutare la convenienza del prestito. Occorre chiedere quindi sempre che tali informazioni vengano fornite prima della conclusione del contratto, come previsto dalla legge.
Il contratto di prestito personale deve avere la forma scritta e contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra le quali:
- l’indicazione della somma e delle modalità con cui verrà erogata;
- il tasso di interesse praticato (T.A.N.);
- il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), ossia quello compresnivo di spese, commissioni e altri costi legati al finanziamento;
- le eventuali modalità di variazione del costo del contratto (costi e commissioni);
- tutti i costi che dovranno essere sostenuti (spese di istruttoria e oneri accessori quali spese di invio rendiconto periodico, l'indennizzo per l'estinzione anticipata, eventuali spese di assicurazione e costi per il ritardo nei pagamenti);
- l’ammontare delle rate e la loro scadenza;
- l’indicazione delle eventuali garanzie ed assicurazioni richieste.
La banca o la finanziaria, successivamente alla stipula, possono modificare unilateralmente le condizioni stabilite nel contratto, ad esclusione del tasso di interesse e solo nel caso in cui questa possibilità sia stata prevista nel contratto, con espressa sottoscrizione da parte del cliente e qualora ricorra un giustificato motivo. Prima di sottoscrivere il contratto è quindi buona regola verificarne attentamente il contenuto ed in particolare il T.A.E.G.
Il T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale - costituisce il costo effettivo del prestito che il cliente dovrà corrispondere al finanziatore espresso in termini percentuali. È l’indicatore di costo annuo che comprende interessi, costi ed oneri accessori.
Questo indicatore di tasso è il più importante perché permette di confrontare le offerte di finanziamento a parità di importo e durata, quindi, nell’effettuare la scelta del prestito personale, si consiglia di non lasciarsi influenzare dalla convenienza del solo T.A.N. - Tasso Annuo Nominale - che esprime il tasso di interesse applicato, ma non comprende le spese.
Sì. Il diritto di recesso è la facoltà di “ripensamento” concessa al consumatore di interrompere il contratto di finanziamento senza il consenso della banca o dell’intermediario finanziario erogante. È senza costi, senza obbligo di fornire spiegazioni e può essere esercitato entro 14 giorni, a partire dalla conclusione del contratto, inviando all’ente erogante una comunicazione secondo le modalità indicate nel contratto.
Se il contratto ha avuto esecuzione, anche in parte, entro 30 gg il cliente che recede dal contratto deve rimborsare: capitale, interessi maturati e costi sostenuti dalla banca come imposta di bollo e/o imposta sostitutiva.
In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate vi sono conseguenze importanti: gli interessi dovuti vengono aumentati con l’applicazione di una mora (interesse ulteriore) e l’intestatario del prestito può essere segnalato agli enti di tutela del credito (SIC, centrali rischi, banche dati) che condividono l’informazione con l’intero sistema bancario e finanziario. Questa segnalazione, può compromettere la reputazione creditizia del Cliente e deve essere preventivamente comunicata dall’ente finanziatore al cliente.
Se si prevedono difficoltà nel rispettare i termini previsti (anche per una sola rata) è utile prendere subito contatto con la banca/finanziaria per trovare soluzioni alternative. Molte banche prevedono modalità di restituzione rateale capaci di assecondare le esigenze dei clienti, come la possibilità di saltare una rata, variare l’importo della stessa, allungare o accorciare il piano di rientro. È, inoltre, importante segnalare tempestivamente all’ente finanziatore ogni cambio di residenza, in modo da ricevere puntualmente le comunicazioni.
La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, sia parzialmente che totalmente. Il cliente che sceglie di esercitare questa opzione deve rimborsare alla banca/intermediario il capitale residuo ancora dovuto, gli interessi maturati al momento dell’estinzione ed ogni altra somma di cui la banca fosse in credito.
Per esercitare il diritto di estinzione anticipata è previsto un indennizzo a carico del cliente. Tale indennizzo ammonta all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, allo 0,5% se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Non è dovuta nessun indennizzo se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000, oppure se il rimborso è effettuato per dare esecuzione ad un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.
Sì. La forma più comune è la stipula di polizze assicurative “credit protection insurance” che tutelano il richiedente e la sua famiglia da eventi che possono determinare situazioni finanziarie negative prevedendo tutele specifiche nei casi di: morte, invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero, malattia grave e perdita d’impiego. In genere la polizza prevede una durata pari a quella del finanziamento, viene sottoscritta contestualmente e l’indennizzo in caso di sinistro è determinato in funzione del debito residuo del finanziamento stesso. Il cliente che sottoscrive la copertura assicurativa ha anche la facoltà di indicare una terza persona quale beneficiaria della polizza.
La copertura assicurativa è una scelta del cliente il cui costo, così come le coperture garantite, è da valutare attentamente. In taluni casi il costo potrebbe non rientrare nel calcolo del TAEG e quindi potrebbe non essere immediatamente percepibile. Se l’istituto dichiara l’obbligatorietà della polizza per accedereal credito, vi è diritto del richiedente ad ottenere il prestito fornendo una polizza avente le medesime coperture a scelta del richiedente.
Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alle disposizioni di Legge vigenti a maggio 2012.
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