Il Rafforzamento della tutela del cliente come driver principale di MIFID II

Da tempo l’Unione Europea intende creare un unico mercato di servizi e attività finanziarie in tutti i Paesi europei, e per questa ragione il 1° novembre 2007 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la Direttiva MiFID.

Con l’obiettivo di perseguire le medesime finalità della MiFID e, al contempo, rafforzare ulteriormente i presidi di tutela per gli Investitori, dal 3 gennaio 2018 entrerà in vigore la MiFID II.

Vari sono i profili di novità introdotti dalla Direttiva MiFID II, anche con riferimento alla trasparenza informativa nei confronti dei clienti.

L’intervento normativo introdotto da MiFID II comporta per gli Intermediari la necessità di valutare le caratteristiche del cliente cui sono destinati i prodotti fin dal momento dell’ideazione del prodotto stesso.

I Regolatori (Europeo e Nazionale) avranno la possibilità di intervenire prima che i prodotti vengano distribuiti, se i medesimi non saranno ritenuti idonei rispetto al mercato di riferimento.

A livello europeo sarà inoltre prevista una limitazione alla possibilità di procedere alla vendita di un prodotto finanziario senza che la stessa sia accompagnata dalla valutazione di adeguatezza.

Sarà infine richiesto un adeguato livello di competenza ed esperienza professionale del personale a contatto con la clientela.

 

Maggior trasparenza ed informativa sui costi

L’obiettivo di fornire al cliente in maniera più trasparente per ogni strumento o servizio l’aggregazione dei costi è uno degli aspetti più rilevanti.

La finalità dell’intervento normativo è porre il cliente nella condizione di comprendere esattamente il costo che sta sostenendo ancor prima della scelta di investimento anche per la possibilità di individuare, tramite confronto e a parità di prodotto, quale Intermediario offre il servizio migliore.

Sempre in ottica di maggior trasparenza MiFID II ha introdotto un ampliamento dei contenuti della rendicontazione periodica da fornire alla clientela, con particolare riferimento ai costi, agli oneri e agli incentivi nonché un incremento della periodicità di trasmissione della stessa.

 

Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti

MiFID II ha inoltre stabilito che le imprese di investimento devono spiegare in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente;  nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente MiFID II prevede il divieto di ricevere e trattenere incentivi.

Inoltre, quando a uno stesso cliente viene proposta o fornita consulenza sia su base indipendente che non indipendente, deve essergli garantita una chiara spiegazione di entrambi i servizi, affinchè il cliente possa comprendere le differenze tra l'uno e l'altro servizio.

 

Cosa l’investitore deve sapere

Come in passato il Cliente deve essere informato circa la modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini della banca; decidere se accettarla e, in caso positivo, dichiararlo esplicitamente.

La normativa, inoltre, obbliga gli intermediari a gestire alle migliori condizioni possibili gli ordini di compravendita di strumenti finanziari (best execution).

Come in passato il servizio di consulenza, cioè la prestazione di raccomandazioni personalizzate sulle operazioni finanziarie è regolamentato e solo un Intermediario espressamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza come UniCredit può svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La normativa, inoltre, prevede che le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti (sia su base indipendente che non) rappresentino al cliente, in considerazione della gamma di strumenti finanziari che potrebbero raccomandare, anche il rapporto dell'impresa stessa con gli Emittenti/Offerenti dei predetti strumenti.

Per approfondimenti in merito a tali Emittenti/Offerenti di UniCredit puoi consultare l'elenco.

Nella prestazione dei servizi di investimento, la banca deve definire misure organizzative idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse. Nei casi in cui le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la banca, prima di agire per loro conto e in base alle modalità con cui il servizio viene prestato, informa il Cliente della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure comunque adottate per mitigarli, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

La banca potrà pagare o ricevere incentivi da parte di un soggetto diverso dal Cliente, solo se il Cliente ne sarà stato preventivamente informato e a condizione che tali incentivi accrescano la qualità del servizio reso al Cliente stesso.

 

Cosa la banca deve sapere dai suoi investitori

Come in passato, per tutelarne gli interessi la banca deve chiedere ai suoi investitori le informazioni necessarie per individuare le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze di investimento degli stessi e poter così raccomandare servizi  e prodotti finanziari adeguati.

Attraverso un approfondito colloquio e la compilazione di due distinti questionari (c.d. Intervista Appropriatezza e Intervista Adeguatezza, congiuntamente Intervista MiFID), la banca verifica insieme al cliente la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimento, i suoi obiettivi di investimento e la sua situazione finanziaria per accompagnarlo nell'individuazione di una scelta d'investimento adeguata.

MiFID II Reporting  - Relazioni trimestrali ai sensi dell'RTS 27