Avviso ai residenti nelle Aree interessate dallo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di  Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell’area dell’Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia.

 

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 è stata disposta una proroga dello stato di emergenza per ulteriori 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di  Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell’area dell’Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La proroga della sospensione delle rate dei mutui sarà effettuata per ulteriori 12 mesi.

A tutti  i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione opererà pertanto per utleriori 12 mesi, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione al termine del piano di ammortamento originario

·     ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione

·     ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo.

Le rate oggetto di proroga della sospensione inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento  del mutuo.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate riguarda anche i mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate  è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit  presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.

 

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2022