Puoi richiedere la sospensione della rata del mutuo
(Aggiornato al 10/01/2023)
Alcuni degli interventi al Fondo di Solidarietà Mutui prima casa previsti dal D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.
Decreto "Cura Italia"
Successivamente a decorrere dal giorno 26 maggio 2021 con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”) sono state nuovamente ripristinate le modifiche temporanee apportate dal Decreto Cura Italia (dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni) al regolamento del Fondo di Solidarietà mutui prima casa che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Indicazioni sulla sospensione
- La sospensione opera sull’intera rata, quota capitale e interessi. Sulla sola quota capitale sospesa maturano annualmente ulteriori interessi al tasso contrattuale del mutuo.
- La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Il beneficio della moratoria governativa consiste nel rimborso del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall’importo delle rate sospese.
- A seguito sospensione del pagamento delle rate, vengono attivati due distinti conti di finanziamento accessorio (zainetto capitale e zainetto interessi) in cui, durante il periodo di sospensione, confluiranno rispettivamente le componenti (capitale e interessi) degli importi sospesi. L’importo della sola quota capitale sospesa (zainetto capitale) maturerà - annualmente e fino al suo rimborso - interessi allo stesso tasso del finanziamento originario. Detti interessi non verranno mai capitalizzati, ma saranno appostati sullo zainetto interessi.
- L’importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- su richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
- I conti di finanziamento accessorio sono conti tecnici interni della Banca ai fini di mera contabilità del calcolo degli interessi sulle quote oggetto di sospensione e non prevedono alcun costo nè alcun tipo di segnalazione a terzi.
- Scaduto il termine della sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla rata successiva al periodo di interruzione con la medesima periodicità secondo il piano di ammortamento originario
- Durante il periodo di sospensione, è possibile decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell’ammortamento, rinunciando al beneficio del contributo sulle rate che scadranno dopo il riavvio dell’ammortamento.
Si fornisce di seguito modalità di calcolo degli ulteriori interessi dovuti per effetto della sospensione di cui all’art. 54 del Decreto Cura Italia.
(l' esempio fornito è meramente indicativo e ha la finalità di illustrare il meccanismo di applicazione della sospensione e degli ulteriori interessi dovuti, calcolati al tasso contrattuale).
L’importo effettivo degli interessi totali su ogni sospensione varia in funzione delle caratteristiche originarie del mutuo (importo, durata, tasso di interesse nominale, tipologia di ammortamento) nonché della durata della sospensione richiesta e dell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di sospensione e la data effettiva di rimborso nei confronti della Banca. Gli ulteriori interessi dovuti saranno tanto maggiori quanto più lontano nel tempo le quote sospese saranno pagate alla Banca.
Esempio: Mutuo di importo originario di 30.000€, della durata di 120 mesi, con un TAN (tasso di interesse nominale contrattuale) del 2%, importo rata mensile del piano di ammortamento originario pari a 274,04€ (capitale + interessi)
In base al piano di ammortamento originario il cliente avrebbe dovuto rimborsare 33.124€, di cui 30.000€ per rimborso capitale e 3.124 € per interessi .
Ipotizzando la sospensione di 4 rate mensili (dalla 93esima alla 96esima), l’importo della rata da pagare nel periodo di sospensione sarà pari a 0,00 € (zero euro).
Le quote capitale sospese maturano ulteriori interessi al tasso contrattuale fino al momento del loro pagamento.
Il pagamento dell’importo delle rate sospese, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle quote capitale sospese potrà avvenire:
i. al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione. Tali pagamenti saranno comprensivi degli interessi originariamente dovuti, al netto del 50% riconosciuto dal Fondo di Solidarietà, delle quote capitale originariamente dovute nonchè dei maggiori interessi dovuti per effetto della sospensione , ovvero
ii. su richiesta del titolare del mutuo/finanziamento, in qualunque momento della durata del mutuo (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento), ovvero
iii. in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento).
Di seguito viene rappresentata l’opzione i. ossia quella potenzialmente più onerosa per il cliente.
In tale caso, il totale dovuto al termine del piano di ammortamento originario diventerà: 33.195€, di cui 30.000 € a rimborso capitale, 3.044€ per interessi, ottenuti sottraendo ai 3.124€ originariamente dovuti l'importo di 80€ di rimborso da parte del Fondo di Solidarietà e 151€ per ulteriori interessi maturati sulle quote capitale sospese.
Il cliente potrà richiedere una simulazione degli interessi dovuti sulle quote capitale sospese, nell'ipotesi in cui il pagamento delle stesse avvenga al termine del piano di ammortamento originario (opzione i). A tal fine, sarà necessario inviare una email al seguente indirizzo UniCredit - F&PMI - Finanziamenti <finanziamenti-FPMI@unicredit.eu> indicando le seguenti informazioni:
- Oggetto della email: Richiesta piano di rimborso con conteggio interessi per moratoria
- Nome Cognome di almeno uno degli intestatari del mutuo o Ragione sociale
- Codice Fiscale o partita IVA
- Numero di finanziamento
- Indirizzo Email
- Numero di Telefono
- Moratoria richiesta (art 54 sospensione totale della rata)
- Data decorrenza moratoria
- Durata moratoria (durata massima 18 mesi)
- Filiale UniCredit di riferimento
La Banca avrà cura di inviare copia della simulazione richiesta via mail all’indirizzo indicato.
Si precisa che il documento prodotto costituirà una simulazione personalizzata eseguita in funzione delle informazioni e dei dati oggi disponibili; in particolare il conteggio non terrà conto di eventuali precedenti sospensioni, ma sarà riferito alla singola richiesta in corso. In caso di mutuo Tasso Variabile il calcolo sarà eseguito in base all’ultima rilevazione applicata.
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