Maltempo Italia Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018

Avviso ai residenti nelle regioni colpite  da maltempo a ottobre e novembre 2018

 

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre  è stato dichiarato  lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 2 ottobre nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

In attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri sopra citata, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018”.

 

Tale Ordinanza prevede che i soggetti colpiti (persone fisiche e imprese) residenti o con sede legale/operativa nelle Regioni individuate dal Commissario delegato, titolari di mutui ipotecari o chirografari (questi ultimi limitatamente alle imprese) relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente, hanno diritto di richiedere, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell’emergenza, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

L’Ordinanza sopra richiamata prevede che i Commissari delegati (Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, i Direttori della protezione civile delle Regioni Lazio, Lombardia e Sardegna, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile per la Regione Siciliana, le Province autonome di Trento e Bolzano) predispongano  un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per ogni intervento inserito nel piano degli interventi urgenti dovranno essere indicati  anche i comuni e le località  oltre che la descrizione tecnica e la relativa durata.

 

La domanda potrà essere presentata  alla Banca con specifica richiesta entro il 31 gennaio 2019 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito.

 

La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite, mentre non può essere richiesta per i mutui agevolati.

 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo .

 

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle agenzie UniCredit presenti sul territorio della Regione competente

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.unicredit.it (chi siamo > sostegno e solidarietà).

 

Avviso ai Residenti - documento

Elenco Regioni_Province Autonome

Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2018