Avviso alla Clientela

Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere del 24 novembre 2025

 

A testimonianza dell’attenzione verso la propria Clientela, il Gruppo UniCredit aderisce al “Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere” del 24 novembre 2025, rinnovando di fatto l’iniziativa di cui al precedente Protocollo del 25 novembre 2019 (ultima proroga al 23 novembre 2025), che individua un insieme condiviso di misure sulle tematiche relative alle donne vittime di violenze di genere.

Il protocollo prevede una sospensione del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale.

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro il 24 novembre 2027 e dovrà essere assistita dalla certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" rilasciato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

La sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti avrà durata per il periodo del “percorso di protezione” e comunque non oltre 18 mesi dalla data di adesione all’iniziativa e dalla relativa sospensione.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli ulteriori interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto del mutuo/finanziamento.

Per i mutui ipotecari e chirografari, detta restituzione avverrà:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero 
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo.

Mentre per i finanziamenti, detta restituzione avverrà:

  • in caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, verranno addebitati i soli interessi calcolati sul debito residuo, mentre alla fine del periodo di sospensione il piano di ammortamento si rimodulerà ripartendo dalla prima rata sospesa con contestuale allungamento pari al numero di mesi di sospensione.
  • in caso di sospensione della intera rata, durante il periodo di sospensione, non verranno effettuati addebiti, mentre alla fine del periodo di sospensione il piano di ammortamento ripartirà dalla prima rata sospesa con il medesimo importo della rata sospesa con contestuale allungamento pari al numero di mesi di sospensione.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per i mutui/finanziamenti oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo/finanziamento e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo/finanziamento, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria (in caso di mutuo).

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.