Avviso alla Clientela residente nel territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni a partire dal 18 gennaio 2026
Con il presente avviso si informa che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nel territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia sono stati estesi con una integrazione all'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione dell’OCDPC del 30 gennaio 2026, n. 1180 e dell’OCDP del 17 febbraio 2026 n,1181 (Gli elenchi dei territori comunali sono richiamati all’ art. 1 degli OCDPC e riportati in allegato alle Ordinanze stesse).
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici oppure sui terreni franati o alluvionati, nel caso di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (come previsto e meglio specificato dall’art. 9 del Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026), il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.
Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.
La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli ulteriori interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.