Avviso alla Clientela residente nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Proroga al 31 agosto 2025

 

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024, è stata disposta un’ulteriore proroga di dodici mesi dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, hanno colpito il territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Conseguentemente, ai sensi dell’Ordinanza n. 1023 del 15 settembre 2023 come integrata con successiva Ordinanza n. 1040 del 10 novembre 2023, i titolari di mutui ipotecari (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eventi grandinigeni, hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 31 agosto 2025, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero 
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.