Avviso alla Clientela residente nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce, in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 – Proroga al 12 giugno 2026

 

Con il presente avviso si informa che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025,  è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024,   in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, fino alla foce ed esteso con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2024, anche ai  territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce.

Conseguentemente, in forza di quanto disposto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30 luglio 2024, n. 1093,  i titolari di mutui ipotecari relativi alla prima casa di abitazione sgomberata o inagibile (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 12 giugno 2026, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli ulteriori interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero 
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.