Decreto Liquidità - finanziamenti fino a 30.000€: criteri adottati per la concessione
Finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia PMI ex art. 13. m) del D.L. 8.04.20, n. 23 convertito nella L. 5/6/2020 n. 40 (“DL Liquidità”) – Criteri adottati dalla banca per concessione del finanziamento garantito
Di seguito si illustra il processo seguito da UniCredit nella valutazione delle richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 13. m) del DL 8.04.20, n.23 convertito nella L. 5/6/2020 n. 40 (“DL Liquidità”).
Verifica dei criteri di eleggibilità del Richiedente alla garanzia del fondo PMI stabiliti dal DL Liquidita:
- Appartenenza ad una delle seguenti categorie:
- piccole e medie imprese
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti
- persone fisiche esercenti attività ammissibili di cui alla sezione K del codice ATECO
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Autodichiarazione in merito all’esistenza di un danno subito a causa del COVID19
- Ammontare del finanziamento richiesto nel limite del 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario o nel doppio della spesa salariale annua del beneficiario [Cfr. art. 13 lett. g) DL Liquidità. Tale verifica include anche le “Sofferenza a Sistema” sulla base dell’ultima Centrale Rischi disponibile] e comunque, entro l’importo massimo di 30.000
- Assenza di
- esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della normativa bancaria vigente
- “Inadempienze Probabili”, “Esposizioni scadute e/o Esposizioni sconfinanti deteriorate” [Si tratta di esposizioni scadute o sconfinanti continuativamente da oltre 90 giorni. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevat– che, alla data di richiesta del finanziamento, siano ancora classificabili come “deteriorate” ai sensi dell’art. 47-bis, par. 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013; fatta salva l’ipotesi in cui la qualifica di esposizione “deteriorata” discenda solo dal fatto che non è trascorso almeno un anno dalla data in cui l’esposizione è stata qualificata come “deteriorata” / sono state accordate le misure di concessione [cfr. art. 47 bis par. 6 lett. b) Reg. UE 575/13, richiamato dall’art. 13 lett. m) del DL Liquidità].
Verifica del merito creditizio del Richiedente
Oltre alla ammissibilità del Richiedente alla garanzia ai sensi dei requisiti di legge sopraesposti, la concedibilità del finanziamento prevede anche l’analisi del merito creditizio, che consiste nella valutazione della capacità del Richiedente di rimborsare il prestito e di far fronte ai relativi impegni, indipendentemente dalla presenza della garanzia (la quale rappresenta un elemento sussidiario del merito di credito del Richiedente). Tale valutazione si articola nei seguenti elementi:
- Assenza di informazioni negative sul Richiedente e soggetti collegati [Ovvero i soggetti Titolari di rapporti cointestati con il richiedente, o Soci Illimitatamente responsabili] negli ultimi 10 anni. Si precisa che per informazioni negative si intendono le seguenti: Bancarotta Fraudolenta, Bancarotta Semplice, Concordato Fallimentare, Amministrazione Controllata, Amministrazione Straordinaria, Concordato Preventivo, Amministrazione Giudiziaria, Scioglimento Per Atto Dell'autorità, Liquidazione Coatta Amministrativa, Fallimento, Liquidazione Volontaria, Divisione Giudiziaria, Esecuzione Immobiliare, Ipoteca Penale, Assegni Respinti, Decreto Ingiuntivo, Interdizione emissione Assegni, Ipoteca Giudiziale, Pignoramento, Protesto, Sequestro Penale, Sequestro Conser./Giudiz., Ex Incaglio/Inadempienza Probabile/Sofferenza, Azienda Cessata/Inattivà/Temporaneamente Sospesa;
- Valutazione di adeguato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Richiedente (attraverso l’analisi del bilancio o altro documento equiparabile), e della regolarità del rapporto con la Banca (in caso di Richiedente già cliente) e con il sistema bancario, che incidono anche sul rating (i.e., la probabilità del richiedente di far fronte ai propri impegni nei successivi 12 mesi) assegnato al Richiedente. [ in ottemperanza alle “Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” (Cfr. Circolare 285/2013 Banca D’Italia - Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni - Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio) ]
La concedibilità del finanziamento è comunque subordinata al positivo esperimento anche delle verifiche in materia antimafia, antiterrorismo e antiriciclaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'apertura di qualunque rapporto e/o per l'esecuzione di operazioni
Qualora il bilancio 2019 non fosse ancora disponibile, cosa è possibile presentare, in alternativa, quale documetazione necessaria ai fini della richiesta di finanziamento?
La legge di conversione, nel caso in cui il bilancio il 2019 non fosse ancora disponibile, ha previsto la possibilità di utilizzare il fatturato 2018 o, in alternativa, di avvalersi dell’autocertificazione per il fatturato 2019.
Il Decreto Liquidità ha modificato i limiti regionali Toscana e Marche per la garanzia diretta del Fondo Centrale?
Il Decreto Liquidità ha modificato i limiti regionali: la Garanzia diretta è applicabile in tutta Italia, compresa Toscana e senza limitazioni di importo per Marche, Abruzzo e Friuli.
E' possibile considerare la dichiarazione IVA per il calcolo del 25%?
No, bisogna utilizzare il modello Redditi e non il modello Iva.
Per la definizione di new co si prende in considerazione data costituzione/iscrizione CCIA o la data inizio attività?
Per la definizione di new co fa fede la data di costituzione.
Nel caso di un libero professionista l’erogazione del finanziamento può avvenire su un conto cointestato?
Nel caso del Libero Professionista l'erograzione del finanziamento può avvenire su un conto cointestato che preveda la facoltà di firma disgiunta e non presenti un saldo dare non coperto da affidamento
È possibile utilizzare il conto corrente dedicato anche per pagare le rate e le commissioni SACE?
No, non devono transitare sul conto dedicato i pagamenti del finanziamento, ed eventualmente il pagamento del premio.
Nel caso di finanziamento richiesto da holding di un gruppo, la tesoreria della holding potrà utilizzare il conto corrente dedicato del finanziamento SACE per disporre versamenti verso le società controllate (che a loro volta per es. pagheranno il personale in coerenza con finalità)?
Si è possibile purché l’utilizzo dei fondi sia conforme agli scopi previsti del decreto. Non è al momento definita come necessaria, l’apertura di conti dedicati/vincolati sulle società operative
La banca è tenuta a verificare la destinazione dei pagamenti?
La Banca non è tenuta a verificare la destinazione dei pagamenti, ma è tenuta a svolgere le proprie attività secondo ordinaria diligenza e a notificare le informazioni di cui viene a conoscenza nel corso dell'ordinario monitoraggio del finanziamento
Ci sono conseguenze sulla validità della garanzia in caso di modifiche ai componenti del pool di finanziatori successivamente alla presentazione della richiesta?
In caso di modifiche del pool non ci sono conseguenze sulla validità della garanzia, ma tutte le banche del pool dovranno rispettare le condizioni per l’eligibilità del cliente (ad es. classificazione a esposizione non deteriorata al 29.02.2020, condizione dell’aumento dell’esposizione rispetto all’esposizione al 09.04.2020)