Avviso ai residenti nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
Aggiornamento in merito agli eventi:
- Sisma Emilia 20 e 29 maggio 2012
- Alluvione Comuni del Modenese 17 -19 gennaio 2014
- Eventi atmosferici comuni del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Con il presente avviso si informa che con Legge 12/12/2019 n.156 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.300 del 23/12/2019 è stato prorogato al 31/12/2020 il termine della sospensione delle rate dei mutui a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’oggetto.
I soggetti colpiti (persone fisiche e imprese) residenti o con sede legale/operativa in uno dei Comuni indicati, titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di richiedere, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La domanda per la sospensione potrà essere presentata alla Banca entro il 28 febbraio 2020 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito.
La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle agenzie UniCredit presenti sul territorio della Regione competente.
DOCUMENTI
Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2020
Aggiornamento in merito agli eventi:
- Sisma Emilia maggio 2012
- Alluvione Comuni del Modenese 17 -19 gennaio 2014
- Eventi atmosferici comuni del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Con il presente avviso si informa che con Legge 31/12/2018 n. 145 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n.62 è stato prorogato il termine per richiedere la sospensione delle rate dei mutui a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’oggetto.
I Clienti, Privati e Imprese, che abbiano residenza o sede legale/operativa in uno dei Comuni indicati, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di ottenere, a richiesta, la sospensione o la proroga della sospensione, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, delle rate dei mutui in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
La domanda dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.
La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.
Detta restituzione avverrà, con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento, mantenendo la loro attuale periodicità.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle agenzie UniCredit presenti sul territorio.
DOCUMENTI
Decreto legge 6 giugno 2012 n.74
Decreto legge 22 giugno 2012 n.83
Decreto legge 28 gennaio 2014 n.4
Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2019
In merito agli eventi:
- Evento sismico del 20 e 29 maggio 2012
- Alluvione del Modenese dal 17 al 19 gennaio 2014
- Eventi atmosferici in Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
- Sisma Ischia agosto 2017 (riservato esclusivamente ai titolari di mutui ipotecari)
Si informa che con la Legge 27.12.2017 n.205 (pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2017) relativa al
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito Legge di Bilancio) è stato prorogato il termine per richiedere la sospensione delle rate dei mutui a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’oggetto (come da normativa di riferimento*)
I Clienti, Privati e Imprese, che abbiano residenza o sede legale/operativa in uno dei Comuni indicati , che siano titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di ottenere, a richiesta, la sospensione o la proroga della sospensione, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, delle rate dei mutui in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito.
La domanda dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.
Nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia colpiti dal sisma nell’agosto 2017,la domanda da parte dei soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici distrutti inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici dovrà essere assistita dalla ricevuta di trasmissione della dichiarazione di inagibilità dell’immobile agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate.
Detta restituzione avverrà, con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento.
Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento, mantenendo la loro attuale periodicità.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio.
*Riferimenti normativi:
- Estratto Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (di seguito Legge di Bilancio)” (pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2017, n. 302)
- Estratto Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4
- Estratto Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74
DOCUMENTI
Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2018